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Regio decreto 1423/1932

Art. 3 — Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebb…

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Art. 3. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. La concessione di dette decorazioni puo' aver luogo tutta via solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

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