Regio decreto 1423/1932
Art. 23 — A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valer militare viene data pubbli…
Art. 23. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valer militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al Comune di nascita del decorato. Spetta, al detto Comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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