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Regio decreto 1423/1932

Art. 23 — A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valer militare viene data pubbli…

ELI /it/regio-decreto/1932/11/04/1423/art/23parte di Regio decreto 1423/1932
Art. 23. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valer militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al Comune di nascita del decorato. Spetta, al detto Comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

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