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Regio decreto 1423/1932

Art. 12 — In tempo di guerra, quando la entita' dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello…

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Art. 12. In tempo di guerra, quando la entita' dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello svolgimento delle operazioni belliche, puo' farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto a con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

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