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Regio decreto 1514/1932

Art. 43 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/43parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 43. (Art. 71 aggiunto dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, successivamente modificato o convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). E' data facolta' al Ministro per la guerra, per la prima applicazione delle disposizioni di cui al presente testo unico, di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, apposite norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del nuovo regolamento. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la guerra: GAZZERA.

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