Regio decreto 1514/1932
Art. 39 — Art. 6 e 7 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3227
Art. 39. (Art. 6 e 7 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3227). I maestri d'arme, i quali non abbiano fatto domanda per essere nominati sottotenenti maestri di scherma o quelli che non siano stati riconosciuti idonei alla nomina saranno mantenuti in servizio conservando l'attuale grado e carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.
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