Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1514/1932Art. 37
Regio decreto 1514/1932

Art. 37 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/37parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 37. (Art. 25 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Il presente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali non e' applicabile ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, salvo il disposto dei precedenti articoli 14 e 22 per quanto si riferisce alla concessione dell'impiego civile ed al collocamento in aspettativa. Disposizioni transitorie e Ruoli.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1514/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.