Regio decreto 1514/1932
Art. 35 — Art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452
Art. 35. (Art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452). E' consentita la riassunzione in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie di sottoufficiali in congedo illimitato che ne facciano domanda.
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