Regio decreto 1514/1932
Art. 33 — (Art
Art. 33. (Art. 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio dopo venti anni di servizio effettivo. Compiuti i trentacinque anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo salvo il disposto del successivo art. 31.
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