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Regio decreto 1514/1932

Art. 28 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/28parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 28. (Art. 58 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Il maresciallo in aspettativa e' soggetto alle norme disciplinari stabilite per i sottufficiali in attivita' di servizio in quanto siano applicabili. Egli deve comunicare alla competente autorita' militare la propria residenza e gli eventuali cambiamenti.

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