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Regio decreto 1514/1932

Art. 2 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/2parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 2. (Art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale fu successivamente modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037). I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano compiuto con successo il relativo corso, e fra i caporali e caporali maggiori alle armi che abbiano superato apposito esame teorico-pratico. Gli allievi ammessi nei reparti di istruzione assumono la ferma di due anni. I caporali e caporali maggiori alle armi assumono egualmente, all'atto della promozione a sergente, la ferma di due anni, nella quale viene calcolato il servizio gia' prestato. L'anzianita' minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non puo' essere inferiore a dieci mesi. Peraltro, i militari che hanno seguito corsi allievi ufficiali di complemento, ove dovessero eventualmente essere promossi sergenti, potranno conseguire tale grado anche prima del termine indicato.

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