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Regio decreto 1514/1932

Art. 18 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/18parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 18. (Art. 47 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925. n. 473). E' istituita per i sottufficiali la posizione di servizio sedentario, la quale comprende: a) tutte le cariche e destinazioni speciali, presso o fuori dei corpi, che saranno determinate dal regolamento; b) tutti gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni ed i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

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