Regio decreto 1514/1932
Art. 14 — (Art
Art. 14. (Art. 17 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2606, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' stato modificato col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037). Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo il sottufficiale puo' far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole dalla commissione d'avanzamento del corpo, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti. Similmente dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo il sottufficiale dei carabinieri Reali puo' fare domanda d'impiego civile ed acquista diritto ad ottenerlo con le norme stabilite per gli altri sottufficiali. La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego verra' stabilita dalla data delle rispettive domande. I sottufficiali riconosciuti meno atti al servizio nell'esercito e giudicati nello stesso tempo non idonei all'impiego civile sono dispensati dal servizio o collocati a riposo d'autorita'.
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