Regio decreto 1365/1932
Art. 90 — Art. 101 legge 23 giugno 1927, n. 1066
Art. 90. (Art. 101 legge 23 giugno 1927, n. 1066) Precedenza delle cause per i reati di renitenza. Le cause pei reati di renitenza alla leva debbono essere portate a giudizio con precedenza sulle altre.
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