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Regio decreto 1365/1932

Art. 83 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/83parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 83. Art. 83 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili. Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili viene calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali di cui all'articolo 82, deducendo dal totale degli uomini di bordo i graduati, il carpentiere, il personale di cucina e di camera ed i mozzi. La sorte designa quelli che debbono essere assunti in servizio.

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