Regio decreto 1365/1932
Art. 80 — Art
Art. 80. Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 4° comma: modificato. Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 4° comma: modificato. Dispense dal richiamo in servizio. Il Ministro per la marina ha facolta' di concedere dispense dai richiami a coloro che coprano gli impieghi o si trovino nelle condizioni stabilite dall'apposito regolamento.
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