Regio decreto 1365/1932
Art. 8 — Art
Art. 8. Art. 30 legge 23 giugno 1927, n. 1066: comma; Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066: 2° comma; Art. 14 legge 3 aprile 1928; n. 919: ultimo comma; Art. 12 legge 13 luglio 1911, n. 748: 2° comma; modificati. Ruoli del C.R.E.M. Trasferimento dai ruoli del C.R.E.M. in quelli delle altre forze armate e viceversa. Sono inscritti nei ruoli del Corpo Reale equipaggi marittimi: 1° gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella R. Guardia di finanza, ramo mare; 2° gli arruolati di leva marittima. Sono cancellati dai ruoli del Corpo Reale equipaggi marittimi: a) i volontari che dopo il concorso alla leva marittima ottengano il trasferimento nel R. Esercito, nella R. Guardia di finanza, ramo terra, nelle truppe coloniali, negli agenti di P. S., nella Milizia forestale, portuaria o stradale, nelle legioni libiche della M.V.S.N. o in altri Corpi il cui servizio sia equiparato per legge a quello obbligatorio di leva o vi abbiano grado di ufficiale; b) i volontari i quali dopo il concorso alla leva marittima ottengano il trasferimento nella R. Aeronautica; c) gli arruolati di leva marittima che siano trasferiti nella R. Aeronautica per compiervi il servizio obbligatorio di leva a termini della legge sul reclutamento di detta forza armata; d) gli arruolati di leva marittima i quali ottengano il trasferimento nel R. Esercito, nonche' nella R. Aeronautica e negli altri Corpi armati di cui alla precedente lettera a); e) gli arruolati di leva marittima cui sia concessa, per sopravvenute circostanze di famiglia, la riduzione di servizio a termini del successivo art. 62; f) gli arruolati di leva marittima residenti all'estero cui sia concessa la speciale ferma stabilita dalla legge sul reclutamento del R. Esercito ai termini del successivo articolo 70; g) i militari in congedo illimitato eccedenti ai bisogni della. R. Marina che il Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la guerra, credesse di trasferire al R. Esercito; h) i militari in congedo illimitato forniti del brevetto di pilota civile di 2° e 3° grado, trasferiti, col consenso del Ministro per la marina, nelle forze in congedo della R. Aeronautica; i) i militari in congedo illimitato trasferiti nei ruoli del R. Esercito in base al disposto del successivo art. 9. I militari di cui alle lettere a), d), e), f), g) ed i) sono trasferiti nei ruoli del R. Esercito; quelli di cui alle lettere b), c) e h) nei ruoli della R. Aeronautica. Vengono cancellati dai ruoli della forza di terra e trasferiti in quelli del Corpo Reale equipaggi marittimi coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra, ottengano di prestar servizio nella R. Marina o nella R. Guardia di finanza (ramo mare).
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