Regio decreto 1365/1932
Art. 58 — Legge 23 giugno 1927, n
Art. 58. Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 43, 2° e 4° comma; art. 44, ultimo comma: modificati. Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio. Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il terminare degli studi, salvo il disposto dell'articolo 52, 2° comma, lettera d), ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di eta'. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad iniziare il servizio militare con la prima classe chiamata alle armi per compiere la ferma di leva ad eccezione dei militari di cui all'articolo precedente che debbono iniziarlo subito e dei rimpatriati dall'estero che possono domandare di prestare subito servizio.
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