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Regio decreto 1365/1932

Art. 42 — Riforma, inabilita' temporanea, ed idoneita' limitata dei militari alle armi od in congedo

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/42parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 42. Riforma, inabilita' temporanea, ed idoneita' limitata dei militari alle armi od in congedo. L'autorita' militare marittima ha facolta' di pronunciare, la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata in base agli elenchi di cui all'art. 35, per i militari sotto le armi, o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi, quali residenti all'estero, come pure nei riguardi dei militari sotto le armi, che risultino temporaneamente inabili, puo' pronunciare, in base ai citati elenchi e nei limiti di cui all'art. 37, la rivedibilita' ovvero l'invio in licenza straordinaria, per il tempo necessario.

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