Regio decreto 1365/1932
Art. 42 — Riforma, inabilita' temporanea, ed idoneita' limitata dei militari alle armi od in congedo
Art. 42. Riforma, inabilita' temporanea, ed idoneita' limitata dei militari alle armi od in congedo. L'autorita' militare marittima ha facolta' di pronunciare, la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata in base agli elenchi di cui all'art. 35, per i militari sotto le armi, o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi, quali residenti all'estero, come pure nei riguardi dei militari sotto le armi, che risultino temporaneamente inabili, puo' pronunciare, in base ai citati elenchi e nei limiti di cui all'art. 37, la rivedibilita' ovvero l'invio in licenza straordinaria, per il tempo necessario.
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