Regio decreto 1365/1932
Art. 36 — Art
Art. 36. Art. 31 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 1° comma: modificato. Riforme. Gli inscritti non idonei neppure limitatamente al servizio militare per le infermita' ed i difetti fisici od intellettuali descritti negli elenchi di cui alla lettera a) dell'art. 35, vengono riformati. Il Consiglio di leva puo' riformare senza esame personale i giovani che dimostrino, nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti dalle deformita' evidentemente insanabili indicate negli elenchi di cui sopra.
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