Regio decreto 1365/1932
Art. 31 — Art
Art. 31. Art. 24 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Ricorsi al magistrato ordinario sulla legalita' dell'arruolamento. E' consentito agli inscritti di presentare, nei 10 giorni posteriori all'arruolamento, ricorso al magistrato ordinario sulla legalita' dell'arruolamento medesimo, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di figliazione. In tale caso gli effetti dell'arruolamento sono tenuti sospesi sino all'emanazione della sentenza. Se il giudizio viene protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono, in attesa dell'esito del giudizio, rimandati alla leva successiva.
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