Regio decreto 1365/1932
Art. 29 — Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.R.E.M
Art. 29. Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.R.E.M. Gli inscritti arruolatisi volontariamente nel C.R.E.M. o nella R. Guardia di finanza, ramo mare, prima del concorso alla leva e tuttora in servizio alla chiamata della loro classe in qualita' di ufficiali, allievi della Regia accademia navale e militari nel C.R.E.M., o della R. Guardia di finanza (ramo mare), sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.
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