Regio decreto 1365/1932
Art. 23 — Art
Art. 23. Art. 14 legge 23 giugno 1927, a 1066, 3° comma: modificato. Chiamata alla leva. I comandanti di porto, ricevuti gli ordini dal Ministero, fanno pubblicare in tutti i Comuni della rispettiva giurisdizione, il manifesto di chiamata alla leva e l'elenco degli inscritti clic vi debbono concorrere indicando anche il luogo, il giorno, e l'ora in cui si eseguiranno, dal Consiglio di leva, le operazioni per l'esame degli inscritti. Nel manifesto di chiamata debbono essere indicati quali dei titoli che secondo la legge sul reclutamento del R. Esercito danno diritto all'assegnazione ad una ferma minore, possono essere invocati per ottenere la cancellazione dalle liste della leva di mare ed il ripristino nelle liste della leva di terra. I titoli di cui sopra sono tutti quelli che danno diritto nel R. Esercito all'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e gli altri, tra quelli che danno diritto alla ferma minore di 2° grado e di 1° grado, che il Ministro per la marina ogni anno indica, secondo l'ordine in cui sono elencati nella legge sul reclutamento del R. Esercito, partendo dalla ferma minore di 2° grado, con lo scopo di ripristinare alla leva di terra il numero di inscritti che eccederebbero il fabbisogno di reclute, in relazione alla forza del Corpo Reale equipaggi marittimi da tenere sotto le armi.
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