Regio decreto 1365/1932
Art. 17 — Art
Art. 17. Art. 9 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Competenza dei Consigli di leva marittima. Le operazioni della leva e le decisioni ad esse relative, escluse quelle di competenza dell'autorita' giudiziaria, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima.
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