Regio decreto 1365/1932
Art. 15 — Art
Art. 15. Art. 7 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 1° e 2° comma, modificato. Autorita' preposte alle operazioni della leva marittima. Il Ministro per la marina provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva di mare. Sono organi del servizio della leva marittima le Capitanerie di porto ed i Consigli di leva marittima. All'estero il servizio della leva marittima e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche e consolari.
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