Regio decreto 1365/1932
Art. 110 — Regolarizzazione della posizione dei renitenti residenti all'estero
Art. 110. Regolarizzazione della posizione dei renitenti residenti all'estero. I renitenti ed i mancanti alla chiamata alle armi, residenti all'estero, che non abbiano regolata in via amministrativa la loro posizione, a mente dell'art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono farlo con le modalita' previste dal precedente art. 33 sempre che soddisfino alle condizioni di cui al numero stesso e non siano incorsi nelle inadempienze suddette nel tempo della mobilitazione generale.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.