Regio decreto 1365/1932
Art. 105 — Art
Art. 105. Art. 103 legge 23 giugno 1927, n. 1066. Responsabilita' dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con il presente testo unico. Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato o consentito passaggio alla leva di terra, riforme od esclusioni in opposizione al disposto del presente testo unico, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, e' punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni a norma del Codice penale.
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