Regio decreto 1365/1932
Art. 102 — Art
Art. 102. Art. 102 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Pene per i periti sanitari. I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dal presente testo unico, che abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni. La pena e' loro applicata tanto se i doni o le promesse furono, da essi, accettati dopo aver ricevuto l'incarico della perizia quanto se l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale incarico. La pena e' applicata anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.