Regio decreto 840/1932
Art. 7 — Comandi di difesa marittima
Art. 7. Comandi di difesa marittima. I Comandi di difesa marittima hanno sede in La Spezia (Varignano), La Maddalena, Messina, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola e dipendono dai Comandi indicati nella tabella A; pero' il Comando della difesa marittima di Messina dipende direttamente dal Comando della fortezza costiera di Messina per tutto cio' che si riferisce alla difesa della fortezza stessa. Le difese marittime sono comandate da ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia marina.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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