Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 840/1932Art. 25
Regio decreto 840/1932

Art. 25 — Ascrizione degli ufficiali

ELI /it/regio-decreto/1932/06/16/840/art/25parte di Regio decreto 840/1932
Art. 25. Ascrizione degli ufficiali. All'atto della nomina gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina vengono ascritti ad un Comando in capo di dipartimento marittimo od al Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 840/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 24 Art. 26 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.