Regio decreto 840/1932
Art. 19 — Zone semaforiche e delle comunicazioni
Art. 19. Zone semaforiche e delle comunicazioni. I Comandi delle zone semaforiche e delle comunicazioni hanno sede in La Spezia, Castellammare di Stabia, La Maddalena, Messina, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola presso i rispettivi Comandi in capo e Comandi militari marittimi. Alle zone semaforiche e delle comunicazioni sono preposti ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia marina.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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