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Regio decreto 819/1932

Art. 34 — Agli ufficiali di vascello di complemento che hanno le condizioni dell'art

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/34parte di Regio decreto 819/1932
Art. 34. Agli ufficiali di vascello di complemento che hanno le condizioni dell'art. 56 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e' applicabile analogamente il disposto dello stesso art. 56 per il passaggio, fino al 1° gennaio 1936, nei ruoli degli ufficiali Armi navali di complemento. Gli ufficiali trasferiti nei ruoli Armi navali di complemento conserveranno ad personam la denominazione di grado degli ufficiali di vascello. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la marina: Sirianni.

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