Regio decreto 819/1932
Art. 18 — Art. 23 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato
Art. 18. (Art. 23 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato). Gli ufficiali di complemento debbono prestare giuramento a termini del vigente regolamento di disciplina.
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