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Regio decreto 819/1932

Art. 12 — Art. 7 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/12parte di Regio decreto 819/1932
Art. 12. (Art. 7 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289). Ufficiali medici. Possono concorrere alla nomina di ufficiale medico di complemento della Regia marina i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia. Per la nomina a maggiore medico possono concorrere: a) i professori straordinari ed ordinari di Universita', sia Regie che libere; b) il vice direttore generale della Sanita' pubblica; c) i professori incaricati ufficiali stabili; d) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della Sanita' pubblica del Regno; e) i medici provinciali di 1ª classe; f) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del Regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli; g) i liberi docenti che, pur non essendo primari di grandi ospedali, siano aiuti di clinica, oppure contino non meno di 15 anni di esercizio professionale. Per la nomina a capitano medico possono concorrere: a) i medici laureati da non meno di 15 anni, o che siano primari di un ospedale provinciale; b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche; c) gli aiuti di clinica che, pur non essendo liberi docenti, abbiano almeno due anni di carica; d) gli aiuti di ospedali principali, purche' ricoprano da almeno due anni la carica e purche' questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame. Per la nomina a tenente medico possono concorrere i medici che siano laureati da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale. Per la nomina a sottotenente medico possono concorrere i cittadini laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale. Un primo esame dei titoli, che dai candidati saranno presentati per ottenere la nomina ad uno dei gradi contemplati nel presente articolo, e' devoluto alla Direzione centrale di Sanita' militare marittima.

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