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Regio decreto 914/1931

Art. 96 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 18, 19, 20, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/96parte di Regio decreto 914/1931
Art. 96. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 18, 19, 20, modif.). Impiego civile di Stato ai sottufficiali di carriera. I sottufficiali di carriera possono, dopo aver ultimata la rafferma e fino a tutto il 14° anno di servizio, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato: a) applicato nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della R. Marina (tutti i posti disponibili); b) applicato nel personale d'ordine degli arsenali militari marittimi (tutti i posti disponibili); e) magazziniere nel personale d'ordine dei magazzini militari marittimi (tutti i posti disponibili); d) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Genio militare per la R. Marina (1/3 dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto); e) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni Armi e Armamenti navali, limitatamente alle specialita' arteficieri, attrezzatori e cordari (1/3 dei posti disponibili); f) disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici della R. Marina (1/3 dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto); g) impiegati d'ordine e di custodia nelle varie amministrazioni dello Stato, compresa, fra queste, l'Azienda delle Ferrovie dello Stato ed escluse quelle della Marina e della Guerra (un terzo dei posti disponibili in concorso con i sottufficiali del R. Esercito e col personale civile delle predette Amministrazioni che abbia diritto ad aspirarvi). L'accertamento della idoneita' a conseguire gli impieghi civili di cui sopra od all'ammissione ai relativi esami, quando prescritti, viene effettuato presso il Ministero della Marina da una commissione formata da un capitano di vascello o di fregata, presidente, da un ufficiale superiore commissario e da un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della marina. All'assegnazione degli impieghi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) provvede il (Ministero della marina.; all'assegnazione dei posti di cui alla lettera g) provvede il Ministero della guerra. Nelle nomine ai posti di cui alla lettera g) i sottufficiali saranno intercalati nella misura di un sottufficiale a due civili ed alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati. Il sottufficiale in nota per l'ammissione all'impiego civile di Stato perde titolo allo stesso all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia. Perde altresi' titolo all'impiego il sottufficiale di carriera dispensato dal servizio per i motivi di cui all'art. 90, lettera d) n. 2, e lettera e).

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