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Regio decreto 914/1931

Art. 9 — (T

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/9parte di Regio decreto 914/1931
Art. 9. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 1° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 2, 1° e 2°comma; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 1, modif.). Ferma volontaria ordinaria di anni 6 ed a premio di anni 4. Possono essere ammessi all'arruolamento volontario ordinario di anni 6 ed a quello a premio di anni 4 i cittadini dello Stato celibi o vedovi senza prole che si trovino nelle seguenti condizioni: a) abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare; b) non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, circonvenzione di persone incapaci, falsita' di foglio firmato in bianco, delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume, contro la integrita' e la sanita' della stirpe, contro la famiglia, associazione per delinquere; c) producano l'attestazione di buona condotta; d) se appartengono per ragioni di eta' ad una classe gia' chiamata alla leva comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti nelle liste di leva, di terra o di mare; ed in quelle fissate, volta per volta, nei bandi di concorso. I giovani riformati alla leva possono essere ammessi agli arruolamenti volontari, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma. Gli stranieri i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno o facolta' di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

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