Regio decreto 914/1931
Art. 83 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 2° comma, modif.
Art. 83. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 2° comma, modif.). Stato di sottufficiale. Lo stato di sottufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal grado. Con la posizione di sottufficiale in servizio non e' compatibile l'esercizio di alcuna professione o mestiere, e, in generale, di qualsiasi occupazione non conforme allo stato di sottufficiale, salvo le eccezioni che il Ministero della marina potra' fare per i musicanti.
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