Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 914/1931Art. 80
Regio decreto 914/1931

Art. 80 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 6° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/80parte di Regio decreto 914/1931
Art. 80. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 6° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modif.). Avanzamento ordinario a capo di seconda classe. L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe di leva e' limitato ai capi di 3ª classe D. che lasciano il servizio dopo aver compiuto il vincolo di servizio triennale di cui all'articolo 32. I capi di 3a classe D. di cui sopra sono presi in esame, per l'avanzamento, un mese prima del congedamento e, se dichiarati idonei, vengono promossi capi di 2ª classe D. all'atto del congedamento. L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe dei capi di 3ª classe D. ha luogo ad anzianita' ed il giudizio relativo e' demandato, con le modalita' previste per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 79 Art. 81 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.