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Regio decreto 914/1931

Art. 78 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 40, 5° comma, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/78parte di Regio decreto 914/1931
Art. 78. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 40, 5° comma, modif.). Avanzamento ordinario a secondo capo. L'avanzamento ordinario a secondo capo puo' aver luogo, nel personale di leva in servizio, soltanto fra i sotto capi L., D. e T. S. E' in facolta' del Ministero della marina, in relazione alle esigenze di servizio, di far prendere in esame, per l'avanzamento, anche limitatamente ad alcune categorie e specialita', i sotto capi L e D, con sei mesi di grado e con 12 a 18 mesi di servizio. I sotto capi L. e D. debbono, comunque, essere scrutinati un mese prima del congedamento. I sottocapi T. S., che hanno superato l'esame di cui all'art. 26, vengono scrutinati, per l'avanzamento, un mese prima del congedamento. I sotto capi L. e D. scrutinati nei primi 18 mesi di servizio vengono, se dichiarati idonei, promossi secondi capi dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento. I sottocapi L., D. e T. S., scrutinati un mese prima del congedamento, vengono, se dichiarati idonei, promossi secondi capi all'atto del congedamento. L'avanzamento ordinario a secondo capo dei sotto capi L. e D. ha luogo ad anzianita' ed il giudizio relativo e' demandato, con le modalita' previste per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

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