Regio decreto 914/1931
Art. 75 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 1° comma, modif
Art. 75. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 1° comma, modif). Classifica a comune di 2ª classe. Gli arruolati di leva vengono, all'atto della vestizione, classificati comuni di 2ª classe, tanto se assegnati alla categoria marinai quanto se assegnati alle altre categorie e specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi.
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