Regio decreto 914/1931
Art. 64 — Reclami contro i deliberati delle commissioni di avanzamento
Art. 64. Reclami contro i deliberati delle commissioni di avanzamento. I reclami presentati contro i deliberati delle commissioni di avanzamento di cui agli articoli 56 e 57 sono giudicati dal Ministro per la marina. Questi ha facolta' di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti commissioni di avanzamento.
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