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Regio decreto 914/1931

Art. 62 — Decadenza dei quadri di avanzamento

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/62parte di Regio decreto 914/1931
Art. 62. Decadenza dei quadri di avanzamento. All'infuori di quelli compilati in seguito a concorso, i quadri di avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi e quelli ai vari gradi dei sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi, cessano di aver vigore con la data dell'ordine di convocazione delle competenti commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari. I sottufficiali inscritti, in seguito ad avanzamento a scelta eccezionale, nei quadri che vanno a scadere, vengono pero' riconfermati, nel loro ordine, in testa ai nuovi quadri ordinari.

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