Regio decreto 914/1931
Art. 57 — Commissione per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi
Art. 57. Commissione per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi. All'accertamento della idoneita' all'avanzamento ordinario e straordinario al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi ed alla compilazione dei relativi quadri, provvede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali della R. Marina, con le norme stabilite, rispettivamente, per l'avanzamento a scelta comparativa e per l'avanzamento a scelta eccezionale o per merito di guerra, dal presente testo unico e da quello approvato col R. decreto 7 novembre 1929, n, 2007. La stessa commissione decide sulle proposte del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi di esclusione dagli esami di idoneita' al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo dei capi di 1ª classe, che il Comando Superiore predetto ritenga non promovibili.
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