Regio decreto 914/1931
Art. 5 — (T.U
Art. 5. (T.U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, 2° comma, e art. 7, 2° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 4, modif.). Forza del C. R. E. M. Organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe. Quantitativo dei secondi capi. Il Ministero della marina stabilisce ogni anno la forza media del Corpo Reale equipaggi marittimi in relazione allo stanziamento del bilancio. Per mantenere nei giusti limiti la forza stessa puo' anticipare il congedamento parziale o totale della classe anziana, e ritardare la chiamata della nuova leva od anche ricorrere all'uno ed all'altro provvedimento contemporaneamente, in conformita' della legge sulla leva di mare. Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di carriera il Ministro della marina determina annualmente per ciascun grado, di concerto con quello delle finanze, gli organici, distintamente per categorie e specialita'. Il numero totale dei secondi capi di carriera e' determinato, anno per anno, dalle promozioni da farsi, con le modalita' indicate nell'art. 70, in seguito alle domande di rafferma presentate dai sotto capi brevettati idonei. Il numero globale dei sottufficiali e dei sottocapi brevettati viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina ed in nessun caso esso puo' superare il 15% della forza bilanciata per i primi ed il 16% complessivamente. Il numero dei sottocapi volontari a premio da ammettere o mantenere annualmente nelle ferme complementari di un anno e quello dei militari di leva autorizzati a contrarre, al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio non puo' superare l'1% della forza bilanciata per i primi e l'1 1/2% complessivamente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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