Regio decreto 914/1931
Art. 3 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, comma 1°
Art. 3. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, comma 1°). Ruoli del personale. Ciascuna categoria e specialita' in servizio ha il proprio ruolo distinto per il personale volontario e per quello di leva. Ciascun ruolo e' distinto per i vari gradi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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