Regio decreto 914/1931
Art. 27 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 5° e 7° comma, modif.
Art. 27. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 5° e 7° comma, modif.). Trasferimenti di categoria e specialita'. E' ammesso, con le modalita' stabilite dal regolamento ed in relazione al fabbisogno, il passaggio di autorita' da una ad altra categoria o specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi dei comuni di 2ª classe di leva con meno di dieci mesi di servizio nonche' dei sotto capi D. rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento. I comuni di 2ª classe giudicati inidonei ai servizi della propria categoria sono, dal Ministero della marina, trasferiti, in qualunque momento, nella categoria marinai. In nessun caso pero' tale passaggio puo' avvenire per ragioni disciplinari.
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