Regio decreto 914/1931
Art. 24 — T. U. 21 agosto 1924, n, 1525, art. 23; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 9 e 16, modif.
Art. 24. (T. U. 21 agosto 1924, n, 1525, art. 23; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 9 e 16, modif.). Richiami dal congedo del personale volontario. La legge sulla leva di mare fissa le norme relative ai richiami per istruzione, mobilitazione od altre eventualita' dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi in congedo provenienti dai volontari. I sottufficiali in congedo provenienti dal personale di carriera possono, in tempo di mobilitazione, essere richiamati in servizio, anche indipendentemente dalla propria classe di leva, fino al 55° anno di eta', ed anche fino al 60° se provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato. In caso di gravi contingenze, od in tempo di esercitazioni navali, o per allenamento, il Ministro della marina ha facolta' di richiamare in temporaneo servizio, previo loro consenso ed entro i limiti della forza bilanciata, i sottufficiali in congedo provenienti dal personale di carriera provvisti o no di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato.
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