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Regio decreto 914/1931

Art. 22 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 11; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 7, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/22parte di Regio decreto 914/1931
Art. 22. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 11; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 7, modif.). Congedamento dei militari volontari. Dispensa dal servizio dei sottufficiali di carriera. I militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi vengono congedati al termine della ferma volontaria contratta, salvo i casi di proscioglimento o di riduzione di cui all'art. 19. I sottufficiali di carriera possono, salvo il proscioglimento di cui all'art. 19, chiedere di essere dispensati dal servizio al termine della rafferma contratta od anche dopo in qualunque momento. Il Ministro della marina ha facolta' peraltro di ritardare sino ad un anno dalla data della relativa istanza il richiesto licenziamento, come ha facolta', previa approvazione del Consiglio dei Ministri, di sospendere per un determinato periodo la concessione della dispensa dal servizio al termine della rafferma ai sottufficiali di carriera, anche limitatamente a quelli di una o piu' categorie o specialita'.

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