Regio decreto 914/1931
Art. 107 — Aliquote di scrutinio per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi fino a tutto l'ann…
Art. 107. Aliquote di scrutinio per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi fino a tutto l'anno 1932. Fino a tutto l'anno 1932, le aliquote di scrutinio per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi saranno stabilite dal Ministero.
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