Regio decreto 914/1931
Art. 105 — Decorrenza della ferma per i volontari arruolati prima dell'entrata in vigore del presente testo unico
Art. 105. Decorrenza della ferma per i volontari arruolati prima dell'entrata in vigore del presente testo unico. Per i volontari arruolati anteriormente alla entrata in vigore dal presente testo unico, la ferma decorre dal 1° dicembre dell'anno in cui essi terminarono il corso ordinario, eccezione fatta per i sottocapi meccanici arruolati negli anni 1925, 1926 e 1927, per i quali decorre dal 1° dicembre dell'anno in cui ottennero il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe del corso ordinario della scuola meccanici.
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