Regio decreto 778/1931
Art. 23 — Le richieste dei certificati del casellario debbono essere fatte al procuratore del Re presso il tribunale, n…
Art. 23. Le richieste dei certificati del casellario debbono essere fatte al procuratore del Re presso il tribunale, nel cui circondario e' compreso il luogo di nascita delle persone cui si riferiscono. Per gli stranieri o apolidi nati all'estero, anche se successivamente hanno ottenuto la cittadinanza italiana, o per cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, la richiesta deve essere fatta al procuratore del Re presso il tribunale di Roma.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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